Art. 10.

      1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è concesso anche

 

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per i lavori di restauro delle opere architettoniche che sono state dichiarate di particolare valore artistico ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge e sono state realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse disponibili.
      2. La revoca di cui all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.